Semplificazioni edilizie, cosa cambia per ristrutturare e sanare

Modello di casa su monete d'oro, con planimetrie e rotoli di progetto. Simboleggia il costo delle costruzioni e il **decreto semplificazioni**.

Scritto da

Max Bernardi

Pubblicato il

29 set 2026

Indice

Un intervento apparentemente semplice può fermarsi per mesi quando il titolo edilizio non corrisponde allo stato reale dell’immobile. Il cosiddetto decreto semplificazioni ha modificato diverse regole del Testo unico dell’edilizia, ma nel 2026 bisogna leggerlo insieme agli aggiornamenti successivi, soprattutto al Salva Casa. Qui chiarisco cosa è cambiato per ristrutturazioni, demolizioni, cambi di destinazione d’uso, difformità e pratiche da presentare al Comune.

Le regole da conoscere prima di avviare una pratica edilizia

  • Il riferimento principale è il D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha modificato il Testo unico dell’edilizia.
  • La demolizione e ricostruzione può essere più flessibile, ma restano vincoli paesaggistici, urbanistici e regionali.
  • Le tolleranze costruttive possono arrivare dal 2% al 6% per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, in base alla superficie dell’unità.
  • Il Salva Casa ha introdotto procedure specifiche per alcune difformità parziali e variazioni essenziali.
  • La visura catastale non sana un abuso edilizio: prima servono verifica dei titoli, rilievo tecnico e confronto con lo stato legittimo.

Quale provvedimento si intende davvero per semplificazioni edilizie

Quando si parla genericamente di semplificazioni, spesso si mescolano provvedimenti diversi. Il riferimento storico è il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120. L’articolo 10 ha inciso direttamente sul D.P.R. 380/2001, cioè sul Testo unico dell’edilizia.

Nel dibattito tecnico si incontra anche il decreto Semplificazioni bis, il D.L. 77/2021, pensato soprattutto per accelerare opere pubbliche, interventi PNRR, autorizzazioni ambientali e infrastrutture. Non è però la norma generale da usare per risolvere ogni problema di una ristrutturazione privata.

Dal 2024 si è aggiunto il D.L. 69/2024, convertito nella legge 105/2024 e conosciuto come Salva Casa. È un provvedimento distinto, ma oggi è indispensabile per interpretare le regole su stato legittimo, tolleranze, cambi d’uso e sanatoria delle difformità parziali. Le linee guida pubblicate dal MIT nel 2025 hanno fornito indicazioni operative ai Comuni, senza eliminare la necessità di una valutazione tecnica caso per caso.

Provvedimento Ambito principale Utilità per l’edilizia privata
D.L. 76/2020, legge 120/2020 Semplificazione del Testo unico dell’edilizia Demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria, destinazioni d’uso e procedure edilizie
D.L. 77/2021 PNRR e opere pubbliche Accelerazione di autorizzazioni e cantieri pubblici complessi
D.L. 69/2024, legge 105/2024 Regolarizzazione e semplificazione edilizia Tolleranze, stato legittimo, cambi d’uso e alcune difformità parziali

La conseguenza pratica è semplice. Prima di citare un “decreto semplificazioni” in una relazione o in una pratica, bisogna individuare l’articolo del Testo unico oggi vigente e verificare se la Regione o il Comune hanno introdotto condizioni aggiuntive.

Cosa cambia per demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni

Una delle novità più importanti del D.L. 76/2020 riguarda la demolizione e ricostruzione. In determinati casi la ricostruzione può mantenere le distanze legittimamente preesistenti anche quando il lotto non consente di rispettare una diversa posizione dell’edificio.

Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti dalla normativa possono essere realizzati anche con modifiche della sagoma e con un’altezza superiore a quella dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittime già esistenti. Non significa però che ogni ricostruzione sia libera da limiti: strumenti urbanistici, vincoli paesaggistici e norme regionali possono imporre condizioni più severe.

Il margine di manovra si riduce soprattutto nei centri storici e nelle zone assimilate alla zona A. In queste aree la demolizione e ricostruzione può richiedere un piano urbanistico di recupero o uno strumento attuativo equivalente, oltre ai pareri degli enti preposti alla tutela.

Modifiche ai prospetti e manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria può comprendere alcune modifiche ai prospetti quando sono necessarie per mantenere o ottenere l’agibilità dell’edificio oppure per garantire l’accesso. Servono comunque la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, il rispetto del decoro architettonico e l’assenza di tutela culturale sull’immobile.

Per esempio, l’adeguamento di un’apertura per consentire l’accesso a una persona con disabilità può rientrare in un quadro più semplice rispetto a una trasformazione estetica della facciata. La finalità dell’opera conta, ma non sostituisce il controllo del titolo edilizio necessario.

Cambi di destinazione d’uso

Il passaggio da una destinazione d’uso a un’altra può essere più agevole quando non produce un mutamento urbanisticamente rilevante e non aumenta il carico urbanistico. Il carico urbanistico indica, in termini pratici, la pressione che una nuova funzione esercita su parcheggi, servizi, infrastrutture e reti pubbliche.

Un piccolo ufficio trasformato in abitazione non è automaticamente assimilabile a un cambio interno di distribuzione. Bisogna controllare la categoria funzionale, le norme del piano comunale, gli standard urbanistici e le eventuali regole regionali. Anche quando la procedura appare semplificata, il progetto deve dimostrare che la nuova funzione è ammissibile in quella zona.

Come scegliere la procedura corretta senza rallentare il cantiere

La semplificazione funziona solo se la pratica parte da una ricostruzione ordinata dello stato dell’immobile. Il metodo che considero più affidabile è separare sempre stato di fatto, stato catastale e stato autorizzato. Sono tre informazioni spesso simili, ma non necessariamente coincidenti.

  1. Rilevare l’immobile con misure, fotografie, piante e verifica degli elementi strutturali.
  2. Recuperare i titoli edilizi presso il Comune, compresi permesso di costruire, licenze, concessioni, SCIA, CILA e varianti.
  3. Confrontare i documenti con lo stato reale, individuando ampliamenti, chiusure di verande, spostamenti di muri, aperture e cambi d’uso.
  4. Controllare vincoli e norme locali, inclusi piano urbanistico, regolamento edilizio, vincolo paesaggistico e disciplina sismica.
  5. Classificare l’intervento e scegliere CILA, SCIA, SCIA alternativa o permesso di costruire.
  6. Presentare la pratica al SUE, lo Sportello unico per l’edilizia, allegando elaborati, asseverazioni e autorizzazioni necessarie.
Intervento tipico Procedura possibile Controllo decisivo
Opere interne senza interventi strutturali CILA, quando ricorrono i presupposti Assenza di modifica strutturale, volumetrica e della destinazione urbanistica
Intervento sulle strutture o modifica rilevante dell’edificio SCIA o altro titolo previsto dal Testo unico Tipo di opere, zona sismica e normativa regionale
Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica o intervento maggiore Permesso di costruire Conformità urbanistica, edilizia e disponibilità dell’area
Difformità già realizzata Regolarizzazione o sanatoria, se ammessa Data dei lavori, natura della difformità e doppia conformità applicabile

Il punto che più spesso viene sottovalutato è la differenza tra comunicare un’opera e dimostrare che l’opera è legittima. Una CILA presentata per lavori interni non regolarizza automaticamente un ampliamento eseguito anni prima. Allo stesso modo, l’aggiornamento catastale può rappresentare la situazione fiscale dell’immobile, ma non sostituisce il titolo edilizio.

Per il permesso di costruire, il procedimento ordinario prevede termini stabiliti dall’articolo 20 del D.P.R. 380/2001, con tempi che possono variare in base alla complessità del progetto e alle richieste di integrazione. Il silenzio-assenso non opera in modo indiscriminato quando sono coinvolti vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici.

Come funzionano tolleranze e regolarizzazione delle difformità

Il Salva Casa ha ampliato il campo delle tolleranze costruttive per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Una tolleranza non è un condono: riguarda scostamenti limitati, spesso dovuti a errori esecutivi o alla normale approssimazione delle tecniche costruttive.

Superficie utile dell’unità immobiliare Scostamento massimo previsto
Superiore a 500 m² 2%
Da 300 m² a 500 m² 3%
Da 100 m² a meno di 300 m² 4%
Da 60 m² a meno di 100 m² 5%
Inferiore a 60 m² 6%

Le percentuali riguardano parametri come altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta della singola unità immobiliare. Per le misure minime igienico-sanitarie e per alcune distanze, il MIT ha chiarito che la soglia da considerare resta il 2%, anche quando l’unità rientra in una fascia che consentirebbe una percentuale maggiore.

Esistono anche tolleranze esecutive, come piccole irregolarità geometriche, modifiche alle finiture, diversa posizione degli impianti o opere interne di minima entità. Devono essere state eseguite durante lavori autorizzati, non violare la disciplina edilizia e non compromettere l’agibilità.

La nuova sanatoria per le difformità parziali

L’articolo 36-bis del Testo unico consente, in determinate situazioni, di presentare una sanatoria per parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, per alcune ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA e per variazioni essenziali.

La logica è diversa dalla vecchia doppia conformità. In linea generale, l’intervento deve rispettare la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e i requisiti edilizi vigenti quando l’opera è stata realizzata. È quindi fondamentale ricostruire la data dei lavori e la normativa applicabile in quel periodo.

La procedura può comportare una sanzione proporzionata all’aumento del valore venale dell’immobile. Le soglie indicate dalla disciplina possono andare, in base al tipo di conformità accertata, da 516 a 5.164 euro oppure da 1.032 a 10.328 euro, senza considerare eventuali ulteriori somme dovute per contributo di costruzione o altri procedimenti.

Il silenzio dell’amministrazione può produrre effetti entro 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA, secondo le condizioni previste dalla legge. Non bisogna però trattare questi termini come una garanzia automatica: vincoli, documentazione incompleta e procedimenti collegati possono cambiare il risultato.

Dove finiscono le semplificazioni e iniziano i rischi

La prima grande limitazione riguarda gli immobili vincolati. Le semplificazioni edilizie non cancellano le autorizzazioni paesaggistiche, culturali o ambientali richieste dal caso concreto. Una difformità che sembra minima dal punto di vista geometrico può avere conseguenze diverse se interessa una facciata tutelata o un edificio in un centro storico.

La seconda riguarda le norme regionali e comunali. Lo Stato stabilisce i principi del Testo unico, ma Regioni e Comuni possono incidere su destinazioni d’uso, recupero dei sottotetti, standard, modalità procedurali e disciplina urbanistica. Lo stesso intervento può quindi avere una procedura diversa in due Comuni differenti.

Il terzo rischio è confondere una regolarizzazione con una sanatoria generalizzata. Non rientrano automaticamente nelle nuove procedure gli abusi totali, gli interventi privi di ogni titolo quando il titolo era necessario o le opere incompatibili con i vincoli. In questi casi possono restare fermi l’ordine di demolizione, il ripristino o le sanzioni previste.

Leggi anche: Scale a norma in edilizia, tra regole, misure e soluzioni

Gli errori che vedo più spesso nelle pratiche

  • Usare la planimetria catastale come prova della legittimità urbanistica.
  • Presentare una CILA per lavori che modificano strutture, sagoma o volume.
  • Applicare le percentuali di tolleranza alla superficie totale dell’edificio invece che all’unità immobiliare.
  • Ignorare una variante o una vecchia autorizzazione paesaggistica presente nell’archivio comunale.
  • Considerare il silenzio-assenso come valido anche in presenza di vincoli o documentazione incompleta.
  • Iniziare i lavori prima di aver chiarito la classificazione dell’intervento.

Dal punto di vista tecnico, il modo più sicuro per ridurre tempi e costi è affidare subito a un professionista un rilievo di conformità edilizia e urbanistica. Una verifica iniziale può costare molto meno di una pratica respinta, di una compravendita bloccata o di una contestazione durante il cantiere.

La verifica giusta prima di firmare o aprire il cantiere

Prima di acquistare un immobile o affidare una ristrutturazione, chiederei almeno quattro documenti: titoli edilizi, elaborati grafici approvati, eventuali autorizzazioni collegate e stato catastale aggiornato. Il confronto deve essere fatto sulle misure reali, non soltanto sulla presenza formale dei documenti.

Per un lavoro ordinario, la sequenza più prudente è questa: rilievo, accesso agli atti, verifica dei vincoli, classificazione dell’intervento e scelta del titolo. Solo dopo questa fase conviene definire il cronoprogramma, ordinare i materiali o sottoscrivere impegni economici con l’impresa.

Le semplificazioni possono davvero accelerare un progetto, soprattutto quando eliminano passaggi inutili e aiutano a trattare correttamente le piccole difformità. Non sostituiscono però la progettazione, l’asseverazione del tecnico e il controllo delle regole locali. In edilizia, la pratica più veloce è quasi sempre quella impostata correttamente prima dell’inizio dei lavori.

Questo articolo ha carattere esclusivamente informativo ed educativo. Il materiale è stato elaborato con il supporto di moderni strumenti analitici e linguistici (IA). Prima di prendere una decisione, consulta un esperto.

Domande frequenti

Il riferimento principale è il D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha modificato il Testo unico dell’edilizia. Vanno considerati anche il Salva Casa, cioè il D.L. 69/2024 convertito nella legge 105/2024, e le eventuali norme regionali e comunali. Il D.L. 77/2021 riguarda soprattutto opere pubbliche e PNRR.

La scelta richiede prima il rilievo dell’immobile, il recupero dei titoli edilizi e il controllo di vincoli e norme locali. Le opere interne senza interventi strutturali possono rientrare nella CILA; gli interventi sulle strutture o rilevanti possono richiedere la SCIA; nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e interventi maggiori richiedono generalmente il permesso di costruire.

La soglia varia in base alla superficie utile dell’unità immobiliare: 2% oltre 500 m², 3% tra 300 e 500 m², 4% tra 100 e meno di 300 m², 5% tra 60 e meno di 100 m² e 6% sotto i 60 m². Per misure minime igienico-sanitarie e alcune distanze resta comunque il limite del 2%. Le tolleranze non equivalgono a un condono e devono rispettare le condizioni previste.

L’articolo 36-bis può applicarsi, in determinate situazioni, a parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, ad alcune ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA e a variazioni essenziali. L’intervento deve rispettare la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e i requisiti edilizi vigenti quando è stato realizzato. Sono previste sanzioni che possono variare da 516 a 5.164 euro oppure da 1.032 a 10.328 euro, secondo il caso.

No. La visura e la planimetria catastale descrivono la situazione catastale o fiscale, ma non sanano un abuso e non sostituiscono i titoli edilizi. Occorre confrontare rilievo, stato reale, autorizzazioni comunali ed eventuali vincoli.

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destinazione d’uso tolleranze costruttive sanatoria stato legittimo demolizione e ricostruzione

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Max Bernardi

Max Bernardi

Mi chiamo Max Bernardi e ho tre anni di esperienza nel campo dell'ingegneria edile, con un focus particolare su strutture, normative e cantiere. La mia passione per questo settore è nata durante gli studi, quando ho compreso l'importanza di progettare edifici sicuri e sostenibili. Mi piace approfondire le complessità delle normative e aiutare i lettori a orientarsi tra le diverse scelte progettuali, semplificando argomenti tecnici e rendendoli accessibili. Nel mio lavoro, mi impegno a fornire informazioni utili, accurate e aggiornate, controllando sempre le fonti e confrontando le diverse opinioni. Scrivo di temi che spaziano dalla progettazione strutturale alla gestione dei cantieri, cercando di organizzare le informazioni in modo chiaro e comprensibile. La mia missione è quella di rendere l'ingegneria edile un argomento più vicino a tutti, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e competenza nel settore.

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